| |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||
Visti gli articoli 77, 87 e 120 della Costituzione; Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Viste le direttive 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione); Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avente ad oggetto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, nei confronti della Repubblica italiana, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti; Vista la conseguente procedura d'infrazione n. 1999/4472, avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al recepimento entro il 31 dicembre 2006 delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, di dare esecuzione alla predetta sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e all'ordinanza del Presidente della Corte medesima resa in data 19 dicembre 2006 in tema di prelievo venatorio, nonché di adeguarsi a indirizzi comunitari in tema di Agenzia nazionale per i giovani; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
| Pag. 14-15
|
|
|
| 1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
| Identico. Pag. 32-33 2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
| |